Titolo VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo III: SORVEGLIANZA SANITARIA |
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1. I lavoratori
addetti alle
attivitą per le quali la valutazione
dei rischi ha evidenziato un
rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria. 2. Il datore
di lavoro, su
conforme parere del medico
competente, adotta misure protettive
particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari
individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le
quali: a) la messa a disposizione di
vaccini efficaci per quei lavoratori
che non sono gią immuni
all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a
cura del medico competente; b) l'allontanamento temporaneo
del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 2-bis. Ove gli accertamenti
sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo a
uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale
esposizione, il medico
competente ne informa il datore di lavoro. 2-ter. A seguito
dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una
nuova valutazione del rischio in conformitą all'art.
78. 2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessitą di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivitą che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI nonchč sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione. |
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