Titolo VII : PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENICapo III : SORVEGLIANZA SANITARIAArt. 69. - Accertamenti
sanitari e norme preventive e protettive specifiche. |
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1. I lavoratori
per i quali la
valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un
rischio
per la salute
sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria. 2. Il datore
di lavoro, su
conforme parere del medico
competente, adotta misure preventive e
protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli
esami clinici e biologici effettuati. 3. Le misure di cui al comma 2
possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le
procedure dell'art. 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 4. Ove gli accertamenti sanitari
abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad un
stesso agente, l'esistenza di un'anomalia imputabile a tale
esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro. 5. A seguito dell'informazione di
cui al comma 4 il datore di lavoro effettua: a) una nuova valutazione del
rischio in conformitą all'art. 63; b) ove sia tecnicamente
possibile, una misurazione della concentrazione dall'agente in aria,
per verificare l'efficacia delle misure adottate. 6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunitą di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivitą lavorativa. |
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