Titolo VII : PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENICapo III : SORVEGLIANZA SANITARIA |
Tratto da: www.nipe.enfermundi.com |
1. I lavoratori
di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale e' riportata,
per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente cancerogeno o
mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale
agente. Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore
di lavoro il quale ne cura la tenuta per il tramite del medico
competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti
per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 2. Il medico competente, per
ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69, provvede ad istituire
e ad aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso
l'azienda o l'unita' produttiva sotto la responsabilita' del datore di
lavoro. 3. Il datore di lavoro comunica
ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il
medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio. 4. In caso di cessazione del
rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella
sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle
annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al
lavoratore stesso. 5. In caso di cessazione di
attivita' dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di
cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL. 6. Le annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di
rischio sono conservate dal datore
di lavoro almeno fino a risoluzione
del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla
cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti cangerogeni o
mutageni. 7. I registri di esposizione, le
annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio
sono
custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del
trattamento dei dati personali. 8. Il datore di lavoro, in caso
di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto
previsto ai commi da 1 a 7: a) consegna copia del registro di
cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per
territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i
medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a richiesta,
all'Istituto superiore di sanita' copia del registro di cui al comma
1; c) in caso di cessazione di
attivita' dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1
all'organo di vigilanza competente per territorio; d) in caso di assunzione di lavoratori
che hanno in precedenza esercitato attivita' con
esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL
copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora
il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma
4. 9. I modelli e le modalita' di
tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono
determinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente. 10. L'ISPESL trasmette
annualmente al Ministero della sanità
dati di sintesi relativi al
contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende
disponibili alle regioni. |
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