Titolo VII : PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENICapo III : SORVEGLIANZA SANITARIA |
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1. I medici, le strutture
sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali
assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da
loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni,
trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica
ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa. 2. L'ISPESL realizza, nei limiti
delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi
cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi
informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di
registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonche'
i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo,
rilevati nell'ambito delle rispettive attivita' istituzionali
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, dall'Istituto
nazionale di statistica - ISTAT, dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL
e da altre
istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende disponibile al Ministero della sanità
ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicita'
annuale. 3. Con decreto dei Ministri della
sanità
e del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche
dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia
accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione
e l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al
comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1. 4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1. |
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