Titolo VI : USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI |
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1. I lavoratori
[....], prima di
essere addetti alle attivitā di cui al presente titolo, sono
sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali
malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista
effettuati dal medico
competente. Qualora l'esito della visita
medica ne evidenzi la necessitā, il lavoratore č sottoposto ad
esami specialistici. 2. In base alle risultanze degli
accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza
prescrizioni; b) non idonei. 3. I lavoratori sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo
16. 3-bis. Le visite di controllo
sono effettuate con le modalita' di cui ai commi 1 e 2. 3-ter. La periodicita' delle
visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono
una frequenza diversa stabilita dal medico
competente, e' biennale
per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori
che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta';
quinquennale negli altri casi. 4. Il lavoratore e' sottoposto a
controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una
sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal
medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui
ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessita'. 5. La spesa relativa alla
dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione
dell'attivitā svolta č a carico del datore di lavoro. |
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