Titolo VI : USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI |
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1. Il datore
di lavoro fornisce
ai lavoratori
informazioni, in particolare per quanto riguarda: a) le misure applicabili al posto
di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art.
52; b) le modalitą di svolgimento
dell'attivitą; c) la protezione degli occhi e
della vista. 2. Il datore di lavoro assicura
ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1. 3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanitą, stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali. [(vedi nota)] |
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