Titolo VI : USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI |
Tratto da: www.krk-osaka.or.jp |
1. Il lavoratore, qualora svolga
la sua attivitā per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad
una interruzione della sua attivitā mediante pause ovvero
cambiamento di attivitā. 2. Le modalitā di tali
interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche
aziendale. 3. In assenza di una disposizione
contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il
lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni
centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 4. Le modalitā e la durata delle
interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello
individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessitā. 5. Č comunque esclusa la
cumulabilitā delle interruzioni all'inizio ed al termine
dell'orario di lavoro. 6. Nel computo dei tempi di
interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da
parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli
effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore
non possa abbandonare il
posto di lavoro. 7. La pausa č considerata a
tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come
tale, non č riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la
riduzione dell'orario complessivo di lavoro. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |