Titolo II - LUOGHI DI LAVORO |
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1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) le vie di circolazione interne
o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le
uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l'utilizzazione in ogni evenienza; b) i luoghi di lavoro, gli
impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione
tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i
difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute
dei lavoratori; c) i luoghi di lavoro, gli
impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura,
onde assicurare condizioni igieniche adeguate; d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. |
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