Titolo II - LUOGHI DI LAVORO |
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1. Ferme restando le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di
cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono
essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al
presente titolo entro il 1°gennaio 1997. 2. Se gli adeguamenti di cui al
comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio il
datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento
diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei
mesi dalla data del provvedimento stesso. 3. Sino a che i luoghi di lavoro
non vengono adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che
garantiscono un livello di sicurezza equivalente. 4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio. |
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