Titolo II - LUOGHI DI LAVORO |
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1. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi
di lavoro: a) i luoghi destinati a contenere
posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima
azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente
titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o
mobili; c) alle industrie estrattive; d) ai pescherecci; e) ai campi, boschi e altri
terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma
situati fuori dall'area edificata dell'azienda. 3. Ferme restando le disposizioni
di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i
luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato
II. 4. I luoghi di lavoro devono
essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali
lavoratori portatori di handicap. 5. L'obbligo di cui al comma 4
vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le
scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od
occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap. 6. La disposizione di cui al
comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del
1° gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a
consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di
igiene personale. |
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