Titolo II - LUOGHI DI LAVORO |
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1. L'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito
dal seguente: [...]. 2. L'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito
dal seguente: [...]. 3. L'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito
dal seguente: [...]. 4. L'intestazione del titolo II
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
è sostituita dalla seguente: [...]. 5. L'articolo 6, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo
le parole "da destinarsi al lavoro nelle aziende" è
soppressa la parola "industriali". 6. L'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal
seguente: [...]. 7. L'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito
dal seguente: [...]. 8. L'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal
seguente: [...]. 9. L'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal
seguente: [...].. 10. L'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal
seguente: [...]. 11. L'art. 40 del decreto de
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal
seguente: [...]. 12. Gli articoli 37 e 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono
sostituiti dai seguenti: [...]. 13. L'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito
dal seguente: [...]. 14. Le disposizioni di cui al
presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. |
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