Titolo VIII Capo I - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI |
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1. Le norme del presente titolo
si applicano a tutte le attivitā lavorative nelle quali vi č rischio
di esposizione ad agenti biologici. 2. Restano ferme le disposizioni
particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego
confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Il
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 č
soppresso. |
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