Titolo VIII Capo I - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI |
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1. Il datore
di lavoro che
intende esercitare attivitā che comportano uso di agenti biologici
dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente
competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima
dell'inizio dei lavori: a) il nome e l'indirizzo
dell'azienda e il suo titolare; b) il documento di cui all'art.
78, comma 5. 2. Il datore di lavoro che č
stato autorizzato all'esercizio di attivitā che comporta
l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 č tenuto alla
comunicazione di cui al comma 1. 3. Il datore di lavoro invia una
nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio
per
la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende
utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via
provvisoria. 4. Il rappresentante per la
sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1. 5. Ove le attivitā di cui al
comma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente
modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al comma
1, lettera b), č sostituito da copia della documentazione prevista
per i singoli casi di specie dal predetto decreto. 6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4. |
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