Titolo VIII Capo I - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI |
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1. Gli agenti biologici sono
ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio
di
infezione: a) agente biologico del gruppo 1:
un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in
soggetti umani; b) agente biologico del gruppo 2:
un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un
rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella
comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche; c) agente biologico del gruppo 3:
un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può
propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci
misure profilattiche o terapeutiche; d) agente biologico del gruppo 4:
un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può
presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non
sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o
terapeutiche. 2. Nel caso in cui l'agente
biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in
modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va
classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4. |
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