Titolo VIII Capo I - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI |
Tratto da: www.cubenet.net |
1. Il datore
di lavoro che
intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente
biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero
della sanità. 2. La richiesta di autorizzazione
è corredata da: a) le informazioni di cui all'art.
76, comma 1; b) l'elenco degli agenti che si
intende utilizzare. 3. L'autorizzazione è rilasciata
dal Ministero della sanità
sentito il parere dell'Istituto superiore
di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile.
L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per
l'autorizzazione ne comporta la revoca. 4. Il datore
di lavoro in
possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero
della sanità
di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato,
nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico
del gruppo 4. 5. I laboratori che forniscono un
servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma
4. 6. Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |