
|
-
1. Fino alla data del 31 dicembre
1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio
in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere
impiegati:
-
a) i DPI commercializzati ai
sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475;
-
b) i DPI già in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente
alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità
europea.
|