Titolo IV : USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE |
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1. Il contenuto degli allegati III,
IV e
V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione
di quanto previsto all'art. 43, commi
1 e 4. 2. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori
specifici di rischio, indica: a) i criteri per l'individuazione
e l'uso dei DPI; [(vedi nota)] b) le circostanze e le situazioni
in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione
collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI. |
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