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www.dpisekur.com
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1. I DPI devono essere conformi
alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
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2. I DPI di cui al comma 1 devono
inoltre:
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a) essere adeguati ai rischi
da
prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
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b) essere adeguati alle
condizioni esistenti sul luogo di
lavoro;
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c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del
lavoratore;
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d) poter essere adattati
all'utilizzatore secondo le sue necessità.
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3. In caso di rischi multipli che
richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra
loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la
propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti.
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