Titolo IV : USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE |
Tratto da: www.astrasrl.com/ |
1. Si intende per dispositivo di
protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro uno o più rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o
la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo. 2. Non sono dispositivi di
protezione individuale: a) gli indumenti di lavoro
ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la
sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di
soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione
individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del
personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione
individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; e) i materiali sportivi; f) i materiali per l'autodifesa o
per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per
individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |