Titolo VII BIS : PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI |
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 72-quinquies, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' diversa
decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei
risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il
medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni
relative alle prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per i lavoratori esposti agli
agenti per i quali e' stato fissato un valore limite biologico. Dei
risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato.
I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al
documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il
lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta
misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla
base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le
misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le
procedure dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277.
6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria
si evidenzi, in
un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad
uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute
imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite
biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori
interessati ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma
dell'articolo 72-quater;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i
rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinche' sia effettuata una visita medica
straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito
un'esposizione simile. 8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente. |