Titolo VII BIS : PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI |
Tratto da: www.danzer.it |
1. Il medico
competente, per ciascuno dei
lavoratori di cui all'articolo 72-decies istituisce ed aggiorna una
cartella sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o
l'unita' produttiva, secondo quanto previsto dall'articolo
17, comma 1, lettera
d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le
informazioni previste dalle lettere e) ed
f) dello stesso articolo.
Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di
esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di
prevenzione e protezione. 2. Su richiesta, e' fornita agli organi
di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1. 3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all'ISPESL. |