Titolo VI : USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Art. 56. - Informazione e formazione.

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;

b) le modalitą di svolgimento dell'attivitą;

c) la protezione degli occhi e della vista.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanitą, stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali. [(vedi nota)]