Titolo I - Capo III : PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO.

Art. 15. - Pronto soccorso.

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attivitą e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unitą produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o pił lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attivitą, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanitą, del lavoro e della previdenza sociale lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanitą.

4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.