Titolo V : MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI |
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1. Il datore
di lavoro adotta le
misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in
particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di
una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 2. Qualora non sia possibile
evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori
stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato
VI. 3. Nel caso in cui la necessità
di una movimentazione manuale di un carico ad opera dl lavoratore
non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di
lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile
sicura e sana. 4. Nei casi di cui al comma 3 il
datore di lavoro: a) valuta, se possibile,
preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al
lavoro in questione e tiene conto in particolare delle
caratteristiche del carico, in base all'allegato
VI; b) adotta le misure atte ad
evitare o ridurre tra l'altro i rischi
di lesioni dorso-lombari,
tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio,
delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che
tale attività comporta, in base all'allegato
VI; c) sottopone alla sorveglianza
sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al
presente titolo. |
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