Titolo V : MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI |
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1. Il datore
di lavoro fornisce
ai lavoratori
informazioni, in particolare per quanto riguarda: a) il peso di un carico; b) il centro di gravitą o il
lato pił pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio
abbia una collocazione eccentrica; c) la movimentazione corretta dei
carichi e i rischi
che i lavoratori corrono se queste attivitą non
vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di
cui all'allegato
VI. 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. |
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