Titolo III : USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO |
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1. Il datore di lavoro mette a
disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della
sicurezza e della salute. 2. Il datore di lavoro attua le
misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i
rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere
utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono
adatte. Inoltre, il datore di lavoro
prende le misure necessarie affinche' durante l'uso delle
attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai
commi 4-bis e 4-ter. 3. All'atto della scelta delle
attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le
caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di
lavoro; c) i rischi derivanti
dall'impiego delle attrezzature stesse. c-bis) i sistemi di comando, che
devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e
delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato
dell'attrezzatura. 4. Il datore di lavoro prende le
misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: a) installate in conformità alle
istruzioni del fabbricante; b) utilizzate correttamente; c) oggetto di idonea manutenzione
al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui
all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite
istruzioni d'uso. c-bis) disposte in maniera tale
da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone,
assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli
elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che
tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere
addotte o estratte in modo sicuro. 4-bis. Il datore di lavoro
provvede affinche' nell'uso di attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o non semoventi sia assicurato che: a) vengano disposte e fatte
rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che
manovrano in una zona di lavoro; b) vengano adottate misure
organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino
nella zona di attivita' di attrezzature di lavoro semoventi e
comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di
lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei
lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature; c) il trasporto di lavoratori su
attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga
esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se
si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocita'
dell'attrezzatura sia adeguata; d) le attrezzature di lavoro
mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone
di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita' sufficiente
di aria senza rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 4-ter. Il datore di lavoro
provvede affinche' nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a
sollevare carichi sia assicurato che: a) gli accessori di sollevamento
siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche,
nonche' tenendo conto del modo e della configurazione
dell'imbracatura; le combinazioni di piu' accessori di sollevamento
siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore
di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte
dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo
tale da non essere danneggiati o deteriorati; b) allorche' due o piu'
attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che
i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure
appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi
delle attrezzature di lavoro stesse; c) i lavori siano organizzati in
modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente
un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima
sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi
il controllo diretto o indiretto; d) tutte le operazioni di
sollevamento siano correttamente progettate nonche' adeguatamente
controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei
lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare
simultaneamente da due o piu' attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi
non guidati, sia stabilita e applicata una
procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori; e) qualora attrezzature di lavoro
che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano
trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale
dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per
evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi
sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui
l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato
agganciato e sistemato con la massima sicurezza; f) allorche' le condizioni
meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo
la sicurezza di funzionamento, esponendo cosi' i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro
che servono al sollevamento di carichi
non guidati sia sospesa e
siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in
particolare, misure che impediscano il ribaltamento
dell'attrezzatura di lavoro. 4-quater. Il datore di lavoro,
sulla base della normativa vigente, provvede affinche' le
attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di
prima installazione o di successiva installazione e a verifiche
periodiche o eccezionali, di seguito denominate
"verifiche", al fine di assicurarne l'installazione
corretta e il buon funzionamento. 4-quinquies. I risultati delle
verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorita'
di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura,
se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima
verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste
sono utilizzate." 5. Qualora le attrezzature
richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di
lavoro si assicura che: a) l'uso dell'attrezzatura di
lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati; b) in caso di riparazione, di
trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è
qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti. |
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