Titolo III : USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVOROArt. 36. - Disposizioni
concernenti le attrezzature di lavoro. |
Tratto da Meccaniche Vadese www.pesaro.it/vadese/ |
1. Le attrezzature di lavoro
messe a disposizione dei lavoratori
devono soddisfare alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della
sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili. 2. Le modalita' e le procedure
tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente
a quello in base al quale l'attrezzatura e' stata costruita e messa
in servizio. 3. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, stabilisce modalità e procedure per
l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2. 4. Nell'art. 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2
è aggiunto, in fine, il seguente comma: [...]. 5. Nell'art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3
è aggiunto, in fine, il seguente comma: [...]. 6. Nell'art. 374 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2
è aggiunto, in fine, il seguente comma: [...]. 7. Nell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2
sono aggiunti, in fine, i commi seguenti: [...]. 8. Le disposizioni del presente
articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua
ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le
attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, gia' messe a
disposizione dei lavoratori
alla data del 5 dicembre 1998 e non
soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie
concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorche' esiste
per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente. 8-ter. Fino a che le attrezzature
di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore
di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di
sicurezza equivalente. 8-quater. Le modifiche apportate
alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito
dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle
effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non
comportino modifiche delle modalita' di utilizzo e delle prestazioni
previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto
decreto. |
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