Titolo X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 96 bis. - Attuazione degli obblighi

1. Il datore di lavoro che intraprende un'attivitā lavorativa di cui all'articolo 1 č tenuto a elaborare il documento di cui all'articolo 4 comma 2 del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attivitā.