Titolo I - Capo I: Disposizioni Generali |
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1. Ciascun lavoratore deve
prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di
quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui
possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore
di lavoro. 2. In particolare i lavoratori: a) osservano le disposizioni e le
istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; b) utilizzano correttamente i
macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature
di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c) utilizzano in modo appropriato
i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; d) segnalano immediatamente al
datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi
e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre
eventuali condizioni di pericolo
di cui vengono a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle
loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali
deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante
per la sicurezza; e) non rimuovono o modificano
senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o
di controllo; f) non compiono di propria
iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; g) si sottopongono ai controlli
sanitari previsti nei loro confronti; h) contribuiscono, insieme al
datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di
tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque
necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
durante il lavoro. |