Titolo VII : PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENICapo I : DISPOSIZIONI GENERALI |
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1. Agli effetti del presente
decreto si intende per: a) agente cancerogeno: 1) una sostanza che risponde ai
criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o
2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52,
e successive modificazioni; 2) un preparato contenente una
sostanza o piu' sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione
di una o piu' delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai
limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle
categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 16 luglio 1998, n.
285; 3) una sostanza, un preparato o
un processo di cui all'allegato
VIII, nonche' una sostanza od un
preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato VIII; b) agente mutageno: 1) una sostanza che risponde ai
criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2,
stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52, e successive
modificazioni; 2) un preparato contenente una
sostanza o piu' sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione
di una o piu' delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai
limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle
categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 16 luglio 1998, n.
285; c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato VIII-bis. |
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