Titolo VII : PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENICapo I : DISPOSIZIONI GENERALI |
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1. Le norme del presente titolo
si applicano a tutte le attivitą nelle quali i lavoratori
sono o
possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della
loro attivitą lavorativa. 2. Le norme del presente titolo
non si applicano alle attivita' disciplinate dal decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, capo III. 3. Il presente titolo non si
applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal
trattato che istituisce la Comunitą europea dell'energia
atomica.
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