Titolo I - Capo VII : DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
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1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite
le strutture del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, l'Istituto
Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro anche mediante i
propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il
settore estrattivo, tramite gli uffici della Direzione generale
delle miniere, l'Istituto italiano di medicina
sociale, l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli
enti di patronato, svolgono attività di informazione, consulenza ed
assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in
particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e
medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro. 2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza. |
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