Titolo I - Capo VII : DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
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1. La vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,
nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di
seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Ferme restando le competenze
in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente
all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti
rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può
essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa
preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della unità
sanitaria locale competente per territorio. 3. Il decreto di cui al comma 2
è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. 4. Restano ferme le competenze in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle
disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima e alle
autorità marittime, portuali e aeroportuali, per quanto riguarda la
sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili e in ambito
portuale e aeroportuale, e ai servizi sanitari e tecnici istituiti
per le Forze armate e per le Forze di
polizia; i predetti servizi
sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per
quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per
quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del
Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità. L'amministrazione della
giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e
di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri,
nonchè dei servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie. |
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