Titolo VIII Capo I - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI

Art. 73. - Campo di applicazione.

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attivitā lavorative nelle quali vi č rischio di esposizione ad agenti biologici.

2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 č soppresso.