Titolo VII : PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI

Capo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 60. - Campo di applicazione.

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attivitą nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attivitą lavorativa.

2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attivita' disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.

3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunitą europea dell'energia atomica.