Titolo X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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1. Il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale trasmette alla commissione: a) il testo delle disposizioni di
diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute
dei lavoratori
durante il lavoro; b) ogni cinque anni, una
relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I,
II,
III e IV; c) ogni quattro anni, una
relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e
VI. 2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari. |
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