Titolo I - Capo VIII : STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI Art. 29. - Statistiche degli
infortuni e delle malattie professionali. |
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1. L'INAIL e
l'ISPESL si
forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle
malattie professionali anche con strumenti telematici. 2. L'ISPESL e L'INAIL indicono
una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario
coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3,
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per
verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi,
e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a
ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali. 3. I criteri per la raccolta ed
elaborazione delle informazioni relative ai rischi
e ai danni
derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono
individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la
classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo
degli indici di frequenza e gravità e loro successivi
aggiornamenti. 4. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, possono essere
individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in
relazione a particolari rischi. 5. I criteri per la raccolta e
l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni
derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre malattie e
forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono
individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica. |
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