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1. Il datore
di lavoro si
assicura che:
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a) i lavoratori
incaricati di
usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata
sull'uso delle attrezzature di lavoro;
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b) i lavoratori incaricati
dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari di cui all'art.
35, comma 5, ricevono un
addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare
tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi
causati ad altre persone.
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