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1. Il datore
di lavoro provvede
affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori
incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni
istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
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a) alle condizioni di impiego
delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente
tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle
attrezzature di lavoro;
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b) alle situazioni anormali
prevedibili.
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1-bis. Il datore di lavoro
provvede altresi' a informare i lavoratori sui rischi
cui sono
esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle
attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente
circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonche' sui
cambiamenti di tali attrezzature.
2. Le informazioni e le
istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori
interessati.
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