Titolo II - LUOGHI DI LAVORO

Art. 33. - Adeguamenti di norme.

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

[...].

2. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

[...].

3. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

[...].

4. L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente:

[...].

5. L'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo le parole "da destinarsi al lavoro nelle aziende" è soppressa la parola "industriali".

6. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

[...].

 7. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

[...].

8. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

[...].

9. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

[...]..

10. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

[...].

11. L'art. 40 del decreto de Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

[...].

12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono sostituiti dai seguenti:

[...].

13. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

[...].

14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.