ALLEGATO I - Casi in cui č consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10).

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1. Aziende artigiane e industriali (1)   fino a 30 addetti

2. Aziende agricole e zootecniche        fino a 10 addetti   (2)

3. Aziende della pesca                   fino a 20 addetti

4. Altre aziende                         fino a 200 addetti

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(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attivitā minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.